Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Si precisa che per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le prestazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore e per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
In caso di disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso il disegno o modello possiede i requisiti della novità e del carattere individuale, ed è pertanto registrabile, soltanto se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione e se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.
Possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Un disegno o modello può singolo oppure multiplo, cioè un insieme di modelli con un massimo di 100, purchè tutti appartenenti alla stessa classe, come specificato nella lista della classificazione internazionale.
La registrazione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda; è possibile chiedere la proroga della durata, per uno o più periodi di 5 anni, fino ad un massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda.
Se il disegno o modello è registrabile ai sensi dell’art.1 D.Lgs.95/2001 e, contemporaneamente, accresce l’utilità dell’oggetto a cui si riferisce, è ammessa sia la richiesta del brevetto per modello d’utilità sia la registrazione per disegno o modello. L’una o l’altra protezione non possono tuttavia venire cumulate in un solo brevetto.