Invenzioni

Benché l'invenzione sia legalmente tutelata dai brevetti, nessuna legge fornisce una definizione di invenzione. Si può, comunque, definire l'invenzione come la soluzione di un problema tecnico, e quindi come la realizzazione, da parte dell'uomo, di qualcosa che prima non esisteva.

Contrapposta all'invenzione vi è la scoperta, non brevettabile, consistente nella descrizione o nell'interpretazione, basata sull'osservazione e sull'acquisizione di dati, di un fenomeno o di un oggetto già esistente in natura, ma precedentemente non spiegabile.

Dal punto di vista giuridico la distinzione fra scoperta ed invenzione è di massimo rilievo, poiché la disciplina che le prevede è assai diversa. La legge italiana precisa, infatti, che le scoperte non possono essere considerate alla stregua di invenzioni, e dunque non sono brevettabili (art. 12.2a, L.B.I.).

  • 1) Tipologie

      E' brevettabile tutto ciò che trova una realizzazione concreta in un risultato tangibile (la cosiddetta "materialità delle invenzioni") in contrapposizione alle attività elencate all'art. 12, comma 2 della L.B.I. , che, di fatto, sono meramente intellettuali. Le invenzioni si possono suddividere in tre categorie fondamentali: invenzione di prodotto, di procedimento (o processo), di impiego o nuovo uso. Nell'invenzione di prodotto il problema da risolvere è "cosa produrre e perché": in questo caso, l'invenzione ha per oggetto un nuovo prodotto (un dispositivo, una molecola) realizzato con procedimenti tecnologici noti oppure nuovi. Nell'invenzione di procedimento il problema tecnico è "come produrre qualcosa": in questo caso l'invenzione ha per oggetto il processo per la fabbricazione di un prodotto nuovo oppure già noto. Per quanto riguarda le invenzioni di nuovo uso la legge brevettuale ammette esplicitamente "la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione."

  • 2) Novità (art. 14, L.B.I.)

      L'invenzione viene considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, cioè se non è mai stata divulgata né resa accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto, laddove per "divulgazione" si intende la manifestazione dell'invenzione in maniera tale da consentirne l'attuazione da parte di un esperto del ramo. Non si ha quindi divulgazione se l'invenzione è fatta conoscere a chi non è in grado di metterla in atto, o se la diffusione è incompleta e comunque tale da non poter rendere attuabile l'invenzione. Non si ha, altresì, divulgazione se la conoscenza è data a terzi vincolati al segreto (ad esempio, attraverso un contratto di lavoro) come nel caso di lavoratori dipendenti.

  • 3) Originalità o attività inventiva (art. 16, L.B.I.)

      L'invenzione viene considerata originale se non deriva dalla semplice combinazione di elementi presenti nello stato della tecnica. Più precisamente, secondo la definizione data dall'art.16: "Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica". In altri termini, l'invenzione non deve limitarsi a proporre una soluzione che sia solo diversa da quanto è già noto, né deve essere una semplice evoluzione di tecniche o conoscenze note, ma deve risolvere problemi fino ad allora insoluti, oppure problemi già risolti in modo diverso.

  • 4) Industrialità (Art. 17 L.B.I.)

      L'articolo di legge definisce il concetto di industrialità nel modo seguente: "Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato ed utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola". La norma definisce l'industrialità intendendola in termini di fabbricabilità o utilizzabilità industriale: le due note sono chiaramente alternative e si riferiscono rispettivamente all'invenzione di prodotto e all'invenzione di procedimento.

  • 5) Liceità (Art. 13 L.B.I.)

      La legge esclude per prima cosa, ovviamente, quelle invenzioni "la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico e al buon costume". Il secondo comma del citato art.13 esclude, altresì, la brevettabilità delle nuove razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici utili all'ottenimento delle stesse. Con apposita direttiva, l'Unione Europea ha specificatamente e tassativamente vietato la brevettabilità di embrioni umani e in tal senso si è espressa la comunità scientifica attraverso la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo nella biomedicina.

Brevetti

Il brevetto è lo strumento giuridico con il quale viene conferito a chi ha realizzato un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuarla e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.

La tutela brevettuale consente, altresì, di vietare a terzi di produrre, usare, commercializzare, vendere e/o importare il prodotto a cui si riferisce l'invenzione.

Brevettare significa:

rendere di pubblico dominio il contenuto di un'invenzione e conferire all'inventore il diritto di sfruttamento, in regime di esclusiva, per un periodo determinato;

promuovere e potenziare l'interazione con l'industria, in termini di contatti, di interazione sinergica, di sviluppo;

porre le basi per la produzione di reddito addizionale, quale derivante dall'attività di trasferimento tecnologico dei prodotti/processi brevettati.

  • 1) Normativa

      Importante: Con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 è stato emanato il CODICE DELLA PROPRIETÀ, INDUSTRIALE a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. L'art. 65 prevede che quando il rapporto di lavoro intercorre con un Universita' o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. Le disposizioni dell'art. 65 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. Ricorrendo tale ipotesi le condizioni possono essere diversamente contrattate dall’Università. I ricercatori possono pertanto optare per il deposito di un brevetto a nome proprio, nel caso di invenzione conseguita nell’ambito di attività istituzionale. In tal caso, le condizioni sono le seguenti: l’Università NON si fa carico di alcuna spesa; il ricercatore ha l’obbligo di comunicare il deposito all’Amministrazione universitaria; l’Università ha comunque il diritto, riconosciuto dalla legge, a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto (per l’Università la percentuale di partecipazione è dal 30% al 50%). Il ricercatore non interessato a brevettare a nome proprio può optare per il deposito del brevetto tramite l’Università. In tal caso l’Ateneo si assume gli oneri conseguenti.

  • 2) Costituzione del diritto di esclusiva

      Il diritto di esclusiva si realizza attraverso il deposito, presso appositi organismi dello Stato, della domanda di brevetto con relativi allegati (descrizione ed eventuali disegni dell'invenzione). L'organismo italiano competente in materia è attualmente l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e Competitività del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato: esso provvede alla ricezione delle domande, all'istruttoria e al rilascio delle concessioni governative finali. Le domande di brevetto devono essere depositate presso uno degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato (UU.PP.I.C.A.).

  • 3) Inventore e titolare del brevetto

      La normativa vigente delinea la titolarità dei diritti sulle invenzioni riferendosi implicitamente ad un sistema di ricerca affidato a operatori individuali e indipendenti, mentre nella realtà dei fatti l'attività inventiva viene sempre più realizzata in modo collegiale da gruppi di ricerca organizzati e finanziati da soggetti comunque interessati ai risultati e al loro sfruttamento: datori di lavoro, committenti, finanziatori. Di conseguenza, titolarità e paternità dell'invenzione non sempre coincidono. Comunque sia, all'inventore spetta sempre il cd. "diritto di paternità", cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Trattasi - secondo la dottrina prevalente - di un diritto della personalità e, in quanto tale, perpetuo, inalienabile e imprescrittibile. In genere fanno capo all'inventore anche i cd. diritti patrimoniali e, con essi, il diritto di sfruttamento economico esclusivo delle invenzioni industriali purché brevettate. Tuttavia, in base al sistema normativo vigente (codice civile, L.B.I. e T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) se l'idea è stata sviluppata nel corso di un rapporto di lavoro la titolarità del diritto al rilascio del brevetto spetta al datore di lavoro, mentre all'inventore spetta solo il riconoscimento della paternità intellettuale ("invenzione di servizio"). Se, invece, l'invenzione è stata realizzata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro in cui non è prevista una retribuzione per l'attività inventiva che si configura, peraltro, come casuale rispetto all'attività retribuita, fermo restando la titolarità del diritto al brevetto del datore di lavoro, spetta all'inventore oltre che il riconoscimento della paternità intellettuale anche il riconoscimento di un "equo premio" ("invenzione d'azienda"). Se, infine, l'invenzione del dipendente riguarda un settore di attività dell'"azienda", ma si è sviluppata al di fuori delle due ipotesi precedenti il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, ma la legge attribuisce al datore di lavoro un "diritto di prelazione" per l'acquisto del brevetto stesso nei termini e nei modi previsti dalla legge ("invenzione occasionale").

  • 4) Criteri di brevettabilità

      La legislazione italiana prevede che un'invenzione può costituire oggetto di brevetto solo se risponde ai seguenti 4 requisiti: novità; originalità o attività inventiva; industrialità; liceità. Il brevetto è nullo se: è privo dei predetti requisiti; rientra nelle fattispecie espressamente vietate e/o escluse dalla brevettabilità; la descrizione non è sufficientemente chiara e/o completa; l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; il titolare non aveva diritto di ottenerlo.

  • 5) La concessione del brevetto

      Una volta depositate, le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo. Effettuato l'esame tecnico-amministrativo (trattasi di esame formale, non di merito, a differenza di quel che avviene nelle altre Nazioni, n.d.r.), l'Ufficio procede: alla concessione del brevetto, oppure, ad una richiesta interlocutoria cui l'interessato dovrà rispondere entro un periodo di tempo predeterminato: al termine il brevetto sarà rilasciato o rifiutato. Nel caso che la domanda di brevetto venga respinta dall'U.I.B.M., è possibile ricorrere presso la Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La Commissione dei Ricorsi avverso i provvedimento dell'Ufficio è prevista e disciplinata dall'art. 71 della più volte richiamata L.B.I. Organo di giurisdizione speciale, essa è nominata con decreto del Ministero dell'Industria ed è composta da 5 membri. Avverso le sue sentenze è possibile proporre ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità.

  • 6) La circolazione del bene brevettato ed il cosiddetto "principio dell'esaurimento"

      Prima di affrontare questo tema è necessario chiarire che il brevetto costituisce un diritto di esclusiva atto a garantire l'attuazione dell'invenzione in regime di monopolio (anche detto di privativa, in quanto costituisce titolo di forza nei confronti di terzi così privati del godimento del bene brevettato). L'attuazione dell'invenzione comprende la fabbricazione e la messa in commercio del prodotto nel territorio in cui vige il brevetto, nonché il divieto di importazione dall'estero del bene brevettato. Tale prerogativa "si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato" (art. 1 l.b.): è questo il cosiddetto principio di "esaurimento del brevetto", in base al quale, una volta realizzatosi il primo atti di commercializzazione del bene, il titolare non può più vantare alcun monopolio su di esso. Nelle comunità scientifiche non industriali (tipico: il settore universitario) attuare un'invenzione e, al contempo individuare le aree territoriali in cui estendere la tutela brevettuale significa modificare il modus operandi da parte del ricercatore-inventore. Questi dovrà coniugare la propria naturale anima scientifica con un nuovo spirito imprenditoriale: operazione indubbiamente non facile, ma che può essere facilitata, da un lato dalla presenza di strutture informative di riferimento (nella Sapienza: dall'Ufficio Brevetti dell'Ateneo), dall'altro dalla realizzazione di reti parternariali con l'industria - foriere di quelle sinergie indispensabili perché la ricerca possa diventare innovazione e quindi tecnologia - o con sistemi di finanziamento (pubblici e/o privati) - utili per lo sviluppo pre-industriale dei trovati brevettati. In ogni caso, è sempre bene ricordare che il brevetto serve a trasformare un'idea in un importante fattore economico e, in quanto tale, è soggetto alla regola principale dell'economia: la circolazione.

  • 7) Il trasferimento del brevetto attuato mediante cessione o licenza

      Il brevetto può essere trasferito o dato in licenza a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte. La normativa vigente prevede la libera cedibilità tanto del brevetto quanto della domanda di brevetto. Sotto il profilo strettamente giuridico, la circolazione dei diritti patrimoniali può avvenire mortis causa, secondo le regole ordinarie di diritto successorio, oppure inter vivos, secondo due modelli diversi che sono la cessione e la licenza. Si ha cessione quando il titolare si spoglia della titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto; si ha licenza quanto il titolare, pur mantenendo a sé la titolarità, autorizza un terzo a utilizzare l'invenzione brevettata. Si ha licenza quando si sacrifica la pienezza del diritto di esclusiva, adeguatamente ricompensato con corrispettivi definibili a forfait o in canoni periodici (royalties), a vantaggio della diffusione del prodotto/procedimento brevettato in quei settori di mercato che il titolare del brevetto non potrebbe raggiungere altrimenti. Essa può essere: esclusiva; quasi esclusiva, se il licenziante si riserva la possibilità di sfruttare l'invenzione al pari del licenziatario; non esclusiva, con o senza possibilità di sub-licenziare; incrociata, basata cioè sulla logica dello scambio.

  • 8) La Convenzione sul Brevetto Europeo e la relativa procedura di concessione

      La Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) è stata sottoscritta con lo scopo di codificare norme e procedure unificate di deposito, esame e rilascio del brevetto europeo in tutti gli Stati contraenti (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, Spagna e Gran Bretagna, a oggi). La procedura per la concessione del Brevetto Europeo ha inizio con il deposito della relativa domanda (redatta in inglese, francese o tedesco) presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti oppure presso l'Ufficio Nazionale della Proprietà Industriale, che provvederà poi a trasmettere tale domanda all'ufficio Europeo. Al deposito fa seguito un esame preliminare, condotto dalla sezione competente dell'Ufficio Europeo, volto ad accertare la regolarità formale della domanda (Artt. 90-91); in caso positivo, la domanda passa alla Divisione Ricerche, dove si procede ad un primo esame di merito, cui fa seguito la redazione di un "rapporto di ricerca" relativo allo stato della tecnica nel settore di applicazione dell'invenzione alla quale fa riferimento il brevetto (Art. 92). Dopo 18 mesi dalla priorità, la domanda di brevetto, insieme con il relativo rapporto di ricerca, viene pubblicata (Art. 93) per consentire a terzi di presentare all'Ufficio Europeo le proprie osservazioni al riguardo prima della concessione del brevetto (Art. 115). Da questo momento in poi, la procedura di brevettazione procederà unicamente su istanza di parte. Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha 6 mesi di tempo per decidere se continuare o meno la procedura. In caso positivo si passa all' esame di merito della domanda di brevetto europeo (Artt. 94-96), al termine del quale si ha la concessione del brevetto, ovvero il rigetto della domanda di privativa europea (Artt. 96-97). Dopo la concessione del brevetto, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati, o solo in alcuni di essi. La durata del brevetto europeo è di 20 anni; i suoi effetti sono determinati, in ognuno dei Paesi per i quali è rilasciato, dall'ordinamento giuridico interno dello Stato designato. Nei 9 mesi successivi alla data di concessione (Art. 99) chiunque può opporsi alla concessione del brevetto rivolgendosi alla divisione per le opposizioni dell'Ufficio europeo e instaurare in tal modo un giudizio di nullità del brevetto concesso (Artt. 99-102). Questo potrà concludersi con la revoca totale o parziale del brevetto stesso, oppure con il rigetto dell'opposizione.

  • 9) Il Patent Cooperation Treaty (PCT) e la relativa procedura di deposito

      Il PCT o Patent Cooperation Treaty consente, tramite un unico atto di deposito della domanda presso qualsiasi ufficio ricevente dei vari paesi aderenti (ivi compreso l'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco) di dare corso alla protezione all'estero di un'invenzione tramite il deposito iniziale di un'unica domanda di brevetto, denominata "domanda internazionale di brevetto", designante i Paesi di estensione individuati tra quelli aderenti al trattato. È possibile anche effettuare una designazione di "brevetti regionali", così definiti in quanto validi in gruppi preindividuati di Stati (più precisamente: europeo, africano e auroasiatico). Attualmente gli Stati aderenti al PCT sono 105. È importante precisare che il PCT non elimina la necessità di procedere singolarmente nei singoli Stati/Regioni, ma ne facilita il proseguimento. La procedura PCT prevede una prima valutazione della portata dell'invenzione attraverso una ricerca di documenti anteriori pertinenti allo stesso campo di applicazione, e, a richiesta, attraverso un esame internazionale preliminare di brevettabilità il cui esito ha carattere di parere autorevole, ma non vincolante ai fini della brevettabilità stessa. Le successive procedure relative all'esame di merito dei singoli Paesi designati seguono le disposizioni interne proprie dei vari Stati aderenti al trattato. Il vantaggio di effettuare un deposito in PCT, è costituito dal fatto che, in situazioni di urgenza e di tempi ristretti, è possibile presentare un unico testo per il deposito (per ciò che concerne l'Italia, tale testo dovrà essere redatto in lingua inglese, francese o tedesca), procedendo alla nazionalizzazione/regionalizzazione nei vari stati/gruppi designati (azione che comporta la presentazione delle varie traduzioni in lingua) solamente in una fase successiva, dilazionata in un arco di tempo che varia da 21 a 31 mesi a partire dal deposito della domanda.

  • 10) Il brevetto all'estero. Le vie nazionali

      Poiché il brevetto concede un monopolio limitato temporalmente e territorialmente, ove il titolare intenda garantirsi un corrispondente regime di privativa all'estero, sarà necessario che proceda a depositare la propria domanda di brevetto in quei Paesi nei quali egli ritiene che vi siano potenziali interessi commerciali. Secondo la Convenzione di Parigi è possibile effettuare il deposito all'estero rivendicando come data di nascita dell'invenzione quella del deposito della domanda nel paese d'origine (la cd. data di priorità), purché il deposito all'estero venga effettuato entro un anno dalla data del deposito originario. Tale procedura ha un senso solo nel caso in cui il numero dei paesi interessati, sia europei sia extraeuropei è esiguo.

  • 11) Nuove varietà vegetali

      Anche le varietà vegetali nuove possono essere brevettate, purchè siano nuove, omogenee, stabili e diverse da quelle già esistenti. La corrispondente privativa ha una durata minima non inferiore a 20 anni.

  • 12) Durata del brevetto di invenzione

      Il Brevetto di invenzione dura 20 anni a partire dalla data di deposito, a patto che annualmente vengano versate le tasse per il suo mantenimento, e non è rinnovabile. Un'eccezione alla durata di 20 anni si ha nel caso dei brevetti in campo farmaceutico, dove la protezione può essere prolungata su esplicita richiesta del titolare in funzione della data nella quale è stata ottenuta l'autorizzazione, da parte della Autorità Sanitaria, all'immissione sul mercato del farmaco relativo. Il brevetto decade se: non vengono corrisposte le tasse entro i termini, l'invenzione non viene attuata o se viene attuata in misura insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

  • 13) La domanda di brevetto

      Il brevetto ha una precisa validità territoriale ed è regolato dall'ordinamento legale vigente in ciascun singolo Paese. In Italia, per ottenere un brevetto, occorre prima di tutto procedere al deposito, presso gli uffici delle Camere di Commercio locali, di apposita domanda di brevetto. A tale domanda verranno assegnati un numero progressivo (numero di domanda) ed una data (data di deposito); quindi essa verrà inoltrata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), dipendente dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Alla domanda di brevetto deve essere allegata, da parte del richiedente una descrizione completa dell'invenzione comprensiva di: titolo, volto a individuare in modo chiaro e conciso l'invenzione, estratto, redatto a fini di informazione tecnica in non più di 150 parole, descrizione vera e propria, integrabile con figure atte ad illustrare l'invenzione stessa, rivendicazioni che ne definiscono la portata legale. Vale appena la pena rilevare che la descrizione deve essere strutturata in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione stessa, pena la nullità del brevetto. Ogni domanda per invenzione o modello di utilità deve contenere un solo "trovato" ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza ed inaccessibilità al pubblico pari a 18 mesi. Di questi, i primi 90 giorni sono riservati inderogabilmente all'autorità militare per una valutazione volta all'individuazione dell'eventuale pubblica utilità: resta inteso che i diritti di brevetto possono essere sempre "espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese e per altre ragioni di pubblica utilità" (art. 60 L.B.I.), previa corresponsione di apposita indenità al titolare del brevetto stesso. Ciò stante, non è possibile procedere al deposito diretto all'estero di alcuna domanda di brevetto (eccezion fatta per il brevetto europeo) senza la preventiva autorizzazione dell'U.I.B.M., che dovrà a tale scopo acquisire il parere dell'autorità militare cui in ogni caso è sempre riservato l'esame preventivo di qualsiasi "trovato" sia stato realizzato in territorio nazionale.